(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34
                        del 13 dicembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'articolo  11  della legge regionale dopo il comma 2 e' aggiunto
il seguente comma 3:
  "Alla gestione  delle  spese  dell'Ufficio  del  Difensore  Civico,
provvede  un  funzionario dello stesso ufficio, all'uopo delegato dal
Difensore Civico, nel rispetto della normativa prevista dall'articolo
30  della  legge  regionale  12  aprile  1977,  n.  15,   riguardante
l'apertura di credito a favore di funzionari delegati".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Roma, addi' 16 dicembre 1996
                              BADALONI
  Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto il 10
dicembre 1996.